Cronaca

Ordinanza del Consiglio di Stato: Arrahma chiede la pubblicazione integrale

Il Consiglio di Stato ha dato ragione all'amministrazione cittadina, rigettando il ricorso pur tutta via specificando che in ragione della libertà di culto non è impedita la preghiera di piccoli gruppi e in occasioni non 'calendarizzate', ove non vi siano moltitudini

CASALMAGGIORE – L’ordinanza della Corte di Stato relativa allo stabile di via Marzabotto va pubblicata in maniera integrale. Lo chiede l’Associazione Arrahma, per comprendere meglio l’intero pronunciamento. Questa mattina uno dei rappresentanti di Arrahma ha fatto pervenire il documento. Quello che – come spiegato ieri con competenza giurisprudenziale dal sindaco Filippo Bongiovanni – rigetta il ricorso della stessa associazione culturale, ma va anche oltre.

L’Associazione Centro Culturale Arrahma (difesa e rappresentata dall’avvocato Luca Bauccio) aveva presentato ricorso al consiglio di Stato (ricorso numero di registro generale 3269 del 2019) contro il comune di Casalmaggiore (rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpaolo Sina, Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Paola Ramadori) per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 93/2019.

Il Consiglio di Stato ha dato ragione all’amministrazione cittadina, rigettando il ricorso pur tutta via specificando che in ragione della libertà di culto non è impedita la preghiera di piccoli gruppi e in occasioni non ‘calendarizzate’, ove non vi siano moltitudini. Questo il testo: “Rilevato che il provvedimento impugnato ha ad oggetto l’ordine di cessare qualunque attivita? di culto nell’immobile, avente destinazione di magazzino e deposito, dovendosi intendere per attivita? di culto ai fini del presente giudizio l’afflusso generalizzato e periodico di una moltitudine di persone, essendo solo tale attivita? che, per l’evidente incidenza sul carico urbanistico dell’area, richiede uno specifico titolo abilitativo alla stregua dell’art. 52, comma 3 bis, della legge regionale n. 12 del 2005;

precisato che il provvedimento impugnato non risulta invece idoneo ad incidere sulla liberta? religiosa degli utilizzatori di tale immobile e sul diritto degli stessi di ivi intrattenersi per eventualmente svolgere anche l’attivita? di semplice preghiera (non contraddistinta da un afflusso generalizzato e periodico di una moltitudine di persone);

ritenuto che, alla luce di tale precisazione ed ad un esame sommario proprio della presente fase cautelare, l’appello non possa trovare accoglimento, dovendosi osservare che le ragioni poste dal Comune a giustificazione del provvedimento impugnato (il cui oggetto e? stato innanzi precisato) trovano riscontro nel verbale della Polizia Locale, che riveste una efficacia probatoria qualificata, cioe? sino a querela di falso ex art. 2700 c.c.

Per questo motivo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite”.

Su richiesta della stessa Associazione Culturale pubblichiamo il documento integrale qui sotto.

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