Salute

Il Punto Nascita resta chiuso. Respinte dal TAR le istanze del territorio

Adesso va approfondita la sentenza nel dettaglio con gli avvocati, per capire i margini di un ricorso al Consiglio di Stato, che andrebbe depositato entro metà dicembre

CASALMAGGIORE – Il Punto Nascite non riaprirà. Non c’erano invero molte speranze, nonostante tutte le istanze portate davanti ai giudici, nonostante le millemila parole spese dai politici di ogni ordine e grado. Nessuna deroga richiesta quando ve ne erano le possibilità e adesso, sino a che la legge non viene modificata, la Regione avrà e comunque sempre ragione delle istanze del terzo mondo della lombardia sud. Resta la rabbia. Il punto Nascite non riaprirà.

E’ uscita nel pomeriggio di oggi la sentenza del TAR di Brescia che respinge il ricorso presentato dai 21 Comuni dell’area Oglio Po per tentare di salvare il punto nascita del proprio ospedale di riferimento. Con ordinanza della Sezione I del 16/11/2018 n. 437, il T.A.R. Brescia aveva già rigettato la domanda cautelare. Alla pubblica udienza dell’8/5/2019 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

Il TAR è entrato nel merito riassumendo nel dettaglio tutti i fatti e gli atti che hanno caratterizzato questa diatriba. I Comuni ricorrenti hanno infatti censurato la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 28/6/2018 n. IX/267, che ha disposto la cessazione dell’attività del “punto nascita” dell’Ospedale Oglio Po alla luce dei pareri del Comitato Percorso Nascite nazionale del 21/11/2016 e del 16/10/2017.

Il TAR ha sostanzialmente giudicato corretta nella sua discrezionalità la scelta di Regione e l’interpretazione dell’Accordo Stato-Regione del 2010 e ha citato numerosi precedenti giurisprudenziali dei TAR Puglia, Trento, Abruzzo, Sicilia tutti sfavorevoli ai Comuni che avevano impugnato atti che chiudevano punti nascita.

Nel dettaglio alcuni stralci della sentenza: “I Comuni ricorrenti invocano il Decreto Ministeriale 11/11/2015, il quale all’art.1, commi 1, 2 e 3 prevede la possibilità che le Regioni o Province Autonome possano presentare al “tavolo di monitoraggio” di cui al DM 29/7/2015 “eventuali richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui e in condizioni orograficamente difficili”, in deroga a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010. L’iniziativa è rimessa alla Regione, e nella fattispecie la Lombardia ha inoltrato per due volte la richiesta, e il Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn) si è sempre pronunciato negativamente. Come sottolineato dalla stessa autorità regionale nella proposta di deroga del 21/6/2016, il numero dei parti presso l’Ospedale Oglio Po era inferiore a 500 per anno fin dal 2013. Inoltre, già da diverso tempo il “punto nascita” (pur essendo dotato dei servizi previsti per il DEA, Dipartimento emergenza e accettazione) ospitava soltanto la gravidanza “fisiologica” praticando la selezione delle gestanti in cura, le quali venivano inviate per il parto presso i centri di riferimento di Cremona e Mantova se al di sotto della 36ma settimana di gestazione o in presenza di patologie. Anche ammettendo che i tempi di percorrenza siano quelli calcolati dai Comuni ricorrenti – per cui uno spostamento da Viadana o da Casalmaggiore per le strutture di Mantova o Cremona richiederebbe oltre 45 minuti – nell’ordinanza cautelare di rigetto n. 437/2018 si è già messo in luce che nel DM 2/4/2015 n. 70 (allegato 1,par. 9.2.2.) sono previsti Presidi Ospedalieri in zone particolarmente disagiate quando siano necessari “più di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento (o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso), superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace”. Non è dunque irragionevole la conclusione del CPNn circa l’insussistenza di condizioni orografiche difficili. E’ pur vero che le strade da percorrere sono caratterizzate da intenso traffico veicolare, e tuttavia insistono in una zona pianeggiante per cui (salvo il caso di eventi atmosferici imprevedibili) non si riscontrano a priori difficoltà effettive e insuperabili di spostamento in tempi ragionevoli. Peraltro, con riguardo ai profili della distanza e della difficoltà dei collegamenti stradali, la Regione ha dato atto dei servizi, adeguatamente garantiti, del trasporto materno assistito (STAM) e del trasporto neonatale (STEN), sia su ruote che con elicottero, e ha sottolineato che l’attuale rete regionale per l’assistenza materno neonatale è già organizzata secondo il paradigma Hub and Spoke e prevede la centralizza zione delle gravidanze a rischio presso i centri di riferimento dotati di elevate competenze e tecnologie: grazie a tale sistema, attivo da diversi anni sul territorio lombardo, nel 2017 più del 95% di neonati con peso inferiore a 1500 grammi è nato presso strutture dotate di TIN (terapia intensiva neonatale). La delocalizzazione, in definitiva, appare assistita da sufficienti garanzie circa la capacità dell’assetto organizzativo e tecnologico di rispondere alle situazioni di urgenza/emergenza materne e neonatali. A parziale ridimensionamento dell’invocata “fidelizzazione”, peraltro, la difesa regionale ha dato conto della percentuale di donne che partoriscono all’Ospedale di cui si discorre, per cui circa la metà delle gestanti già si rivolge ad altre strutture (sono stati ospitati presso “Oglio Po” il 46,2% dei nati residenti nell’ambito territoriale di Viadana e il 57,3% dei nati dell’ambito di Casalmaggiore). Inoltre, non va sottaciuto il decremento dei parti presso l’Ospedale, con una riduzione del 12,8% (da 437 del 2014 a 381 del 2017 – doc. 8), e pertanto il calo generale della natalità in Lombardia (7% nel periodo) concorre con la scelta delle gestanti di rivolgersi a centri ospedalieri localizzati altrove. In definitiva, in due occasioni il CPNn si è espresso negativamente (in sede consultiva) sulla richiesta di deroga, la Regione ne ha preso atto e ha assunto la conseguente determinazione, immune da vizi di illogicità e incoerenza alla luce delle plurime riflessioni svolte. I Comuni ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 4 comma 6 della L. 439/89 (di esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale), la quale statuisce che “Le collettività locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente”. La tesi illustrata non è persuasiva. In materia sanitaria, entrano in gioco le attribuzioni stabilite dalla Carta costituzionale, per cui l’art. 117 comma 2 lett. m), riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, mentre l’art.117 comma 3 ascrive la “tutela della salute” alla competenza concorrente. La disposizione specifica di settore (decreto del Ministero della Salute in data 11/12/2015) prevede coerentemente l’impulso della Regione e l’intervento di un qualificato organismo tecnico nazionale (Comitato Percorso Nascita nazionale). Peraltro, se non è certamente precluso ai Comuni di rappresentare le rispettive ragioni e avanzare rivendicazioni – tra l’altro recepite nel 2016 dalla Regione nella richiesta di deroga rivolta al CPNn – ad avviso del Collegio le riflessioni sviluppate dagli organi competenti e in questa sede contestate non avrebbero potuto legittimare conclusioni diverse da quelle in concreto adottate, alla luce del quadro fattuale illustrato. Nella memoria dell’8/4/2019 i Comuni ricorrenti insistono nel dedurre che la qualità assistenziale per le partorienti presso il “punto nascita” Oglio Po è sempre stata garantita, mentre il loro “dirottamento” presso “punti nascita” lontani rappresenta un inutile e pericoloso disservizio. Come si desume da quanto già ampiamente argomentato, la chiusura non rappresenta una misura sanzionatoria per condotte non improntate a diligenza o per l’erogazione di servizi di bassa qualità, ma è l’effetto di una programmazione che assume a riferimento standard nazionali e internazionali, e privilegia i centri nei quali viene gestito un numero minimo di parti per anno. Le ulteriori deduzioni (episodi di pericolo per le partorienti, disagi, bassa qualità nelle degenze a Cremona per scarsa assistenza, difficoltà delle prenotazioni) afferiscono a una corretta ed efficiente gestione del servizio presso un “punto nascita” operativo e qualificato, e non refluiscono su una scelta pianificatoria sorretta da motivazioni congrue e giustificata dal quadro normativo presupposto“.

“Purtroppo – commenta il sindaco Filippo Bongiovanni – dopo il precedente negativo di novembre e il precedente di Piario, era difficile aspettarsi una decisione diversa dallo stesso organismo. – dice il Sindaco di Casalmaggiore, comune capofila del ricorso. Va dato atto che il TAR entra nel merito di ogni singola eccezione che l’avv. Rizzo ha sollevato con puntualità, senza trascurare nemmeno le singole notizie di parti in casa o rischiosi, come ampiamente documentato nei continui scambi di informazioni col comitato. Adesso va approfondita la sentenza nel dettaglio con gli avvocati, per capire i margini di un ricorso al Consiglio di Stato, che andrebbe depositato entro metà dicembre”.

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