Salute

ATS e vaccini, cosa succede
in caso di inosservanza

Il soggetto destinatario dell’avviso, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inoltrare all’ASST territorialmente competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Il procedimento sanzionatorio conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte degli ultracinquantenni, prevede che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunichi ai soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 1 del Decreto Legge (DL) n.1/2022 e all’articolo 4-quater del DL 44/2021, tramite Raccomandata A/R, l’avvio del procedimento sanzionatorio.

Il soggetto destinatario dell’avviso, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inoltrare all’ASST territorialmente competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa alle ASST del territorio dell’ATS Val Padana, ai seguenti riferimenti per i rispettivi Comuni di residenza:

  • ASST di Crema, Largo Ugo Dossena 2, 26013 Crema

E-mail  ricorsi.vaccinocovid@asst-crema.it

  • ASST di Cremona, Viale Concordia 1, 26100 Cremona

PEC protocollo@pec.asst-cremona.it

  • ASST di Mantova, Strada Lago Paiolo 10, 46100 Mantova

PEC medicina.legale@pec.asst-mantova.it

L’elenco dei Comuni afferenti a ciascuna ASST sono pubblicati sul sito di ATS della Val Padana al seguente link https://www.ats-valpadana.it/contenuto-web/-/asset_publisher/0DtvIvbG5Z49/content/obbligo-vaccinale-e-sanzioni-pecuniarie-in-attuazione-del-decreto-legge-n-1-del-7-01-2022

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