Cronaca

Federazione del Chiese, si va per vie
legali contro i depuratori del Garda

Oggi, grazie ad un’iniziale rapporto formale di consulenza di alto profilo da noi chiesto allo Studio legale Marcinkiewicz-Patelli-Tumbiolo e associati di Como-Milano, per un monitoraggio della situazione, siamo a presentare l’impugnazione della Conferenza dei Servizi preliminare aperta dal Commissario straordinario alla depurazione del lago di Garda

La Federazione del Tavolo delle Associazioni che Amano il Fiume Chiese e il suo Lago d’Idro, sin dal suo primo periodo di attività quando ancora era un Tavolo permanente di varie formazioni sociali che avevano avviato un’attività unitaria sulla base di un documenti d’intenti, ha sempre espresso la volontà di riuscire a muovere un’adeguata azione legale in difesa del bacino idrografico del Chiese quale opposizione ad ogni ipotesi di trasferire nel Chiese la depurazione dei reflui fognari del lago di Garda.

“Abbiamo sempre e solo pronunciato parole di assoluta coerenza nel senso del nostro massimo impegno, in quanto sodalizio straordinario che culturalmente abbraccia tutte le 31 comunità del bacino idrografico del Chiese, per contribuire in modo incisivo a salvaguardare in modo uguale la dignità di ogni tratto del bacino stesso.

Oggi, grazie ad un’iniziale rapporto formale di consulenza di alto profilo da noi chiesto allo Studio legale Marcinkiewicz-Patelli-Tumbiolo e associati di Como-Milano, per un monitoraggio della situazione, siamo a presentare l’impugnazione della Conferenza dei Servizi preliminare aperta dal Commissario straordinario alla depurazione del lago di Garda il 22 settembre e conclusa il 5 ottobre con l’avvio della fase finale di progettazione di due mega impianti per la depurazione del lago di Garda occidentale a Gavardo e a Montichiari.

Per arrivare a questa azione, i cui contenuti conoscerete qui di seguito, lo Studio legale da noi incaricato ha potuto anche avvalersi della consulenza dello Studio di ingegneria idraulica impiantistica dell’ing. Pieraimondo Cappella, in Gorizia.

La scrivente Federazione, qui oggi in modo formale ma per nulla retorico, vuole esprimere il suo profondo senso di gratitudine verso lo Studio legale e, in particolare, verso gli avvocati Ruggero Tumbiolo e Giovanni Murgia oltre al sopracitato ing. Pieraimondo Cappella, per aver reso possibile questo ampio atto di impugnazione.

Il 30 novembre scorso sono stati notificati due ricorsi al TAR di Brescia, con riguardo alla conferenza dei servizi, promossa dal Commissario straordinario, per l’esame dello studio di fattibilità tecnica ed economica del “Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda”, che prevede di convogliare gran parte delle acque reflue domestiche provenienti dai Comuni della sponda bresciana del Lago di Garda nel corso del Fiume Chiese, con la realizzazione di due nuovi grandi impianti di depurazione nei Comuni di Gavardo e Montichiari.

Il primo ricorso, ruolo 972/2021, è stato proposto da quattro associazioni (Federazione del Tavolo delle Associazioni del Fiume Chiese, Amici della Terra, Pescatori Alto Chiese e Circolo Legambiente Montichiari) e il secondo, ruolo 973/2021, da sei cittadini di Montichiari, che risiedono nei pressi dell’area che dovrà ospitare il nuovo depuratore.

I ricorsi si articolano in nove motivi in cui sono stati evidenziati i vizi del procedimento, che – a nostro avviso – minano la validità dell’esito della conferenza di servizi.

Qui di seguito sintetizziamo i singoli motivi di impugnazione.

  • Con il primo motivo si sono contestate le modalità di svolgimento della conferenza dei servizi, per cui – nei fatti – le Amministrazioni partecipanti non si sono potute esprimere sul progetto di fattibilità e, in particolare, sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera.
  • Con il secondo motivo si è evidenziato che è mancata la fase di individuazione, scelta e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del competente organo competente, ossia l’Ufficio d’Ambito di Brescia: la scelta è stata fatta – preventivamente e illegittimamente – dal Commissario straordinario, che così ha esorbitato dai poteri attribuitigli dalla legge.
  • Nel terzo motivo si è spiegato che il progetto sottoposto alla conferenza dei servizi non è compreso tra gli interventi per i servizi di depurazione e fognatura riportati nel piano d’ambito dell’Ufficio d’Ambito di Brescia 2016-2045. Ne consegue che non potrebbe, in questo caso, invocarsi l’effetto di variante implicita derivante dall’approvazione del progetto e, per poter essere approvato, il progetto sottoposto alla conferenza dei servizi dovrebbe risultare conforme agli strumenti urbanistici di tutti i Comuni interessati, ma così non è: ad esempio, l’ampliamento dei depuratori di Gavardo e Montichiari appare non conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
  • Il quarto motivo sottolinea che il progetto sottoposto alla Conferenza di servizi preliminare è assoggettato alla “valutazione di impatto ambientale”, che deve essere effettuata nella fase preliminare della progettazione, cioè in vista della approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilità. Valutazione di impatto che però non è stata avviata.
  • Nel quinto motivo è stato rilevato che a livello ambientale il progetto interferisce con alcuni siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) appartenenti alla Rete Natura 2000: il che impone che il progetto debba essere sottoposto a “valutazione di incidenza ambientale”, tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei suddetti siti e zone. Anche questa valutazione è stata completamente omessa.
  • Con il sesto motivo si è eccepito che la realizzazione di un’opera così vasta richiede l’azione integrata della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, dell’Ufficio d’Ambito di Brescia e di diversi Comuni, oltre che di svariate Amministrazioni (anche statali) e soggetti pubblici, che deve essere preventivamente prevista, programmata e disciplinata tra gli Enti interessati mediante un apposito “accordo di programma”. Quest’ultimo è stato completamente omesso.
  • Il settimo motivo rileva che, per legge, tutti i piani e programmi aventi effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (nel caso di specie, l’accordo di programma) debbono essere preventivamente sottoposti a “valutazione ambientale strategica”, per stimarne l’impatto complessivo finale sull’ambiente. Anche questo aspetto è stato del tutto trasandato.
  • Nell’ottavo motivo è stato evidenziato che il progetto di fattibilità delle opere di collettamento e depurazione “scelto” dal Commissario straordinario e sottoposto all’esame alla conferenza di servizi preliminare è privo degli elementi e dei contenuti previsti dalla legge ed è, comunque, carente sotto il profilo degli approfondimenti istruttori riguardo a diversi aspetti dell’opera (interferenze con altre infrastrutture, valutazione di soluzioni progettuali alternative con minore impatto, valutazione degli impatti su aree particolarmente vulnerabili come il Fiume Chiese).
  • Con il nono e ultimo motivo di impugnazione si è spiegato che il “documento di fattibilità delle alternative progettuali” sviluppato da Acque Bresciane s.r.l. nella versione originaria del luglio 2019 contiene l’analisi comparativa di quattro “scenari”, a cui si è aggiunto un quinto “scenario” nell’aprile 2021. Tutti gli “scenari” prevedono la dismissione (definitiva) della condotta sublacuale che oggi veicola i reflui fognari di buona parte della sponda bresciana fino a Torri del Benaco, sulla sponda veronese. Ma in questo modo si è trascurata del tutto la soluzione intuitivamente più semplice, meno impattante e più logica: quella della sostituzione della condotta sublacuale con una nuova, tecnicamente più evoluta. Secondo uno studio, che è stato sottoposto al TAR, l’opzione di una “nuova sublacuale” a confronto con tutte altre sarebbe la migliore.

Per tutti i motivi compendiati sopra, si ritiene che l’esito della conferenza dei servizi preliminare sia illegittimo”.

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