Nuova ordinanza regionale anti Covid, novità per treni, bus e funzioni religiose
Novità anche per quanto riguarda le celebrazioni religiose: il numero di partecipanti è determinato “dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone".
Obbligo di mascherina nei luoghi chiusi e in quelli all’aperto dove non può essere garantito il distanziamento: lo prevede la nuova ordinanza regionale firmata oggi dal presidente Fontana, valida da domani 1 agosto fino al 10 settembre. In particolare, l’obbligo di coprirsi naso e bocca, “si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego”. Permane anche l’obbligo per i datori di lavoro di misurare la temperatura all’ingresso dei dipendenti (massimo 37,5°), mentre per i clienti questo è “fortemente raccomandato”.
Una novità riguarda l’utilizzo dei mezzi pubblici, con la deroga al distanziamento di un metro tra una persona e l’altra. Per i bus del trasporto pubblico locale interurbano è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi, per i quali il mezzo è omologato; per i mezzi del trasporto pubblico urbano e suburbano si può arrivare anche al 50% dei posti in piedi. la stessa regola vale anche per gli scuolabus o altri mezzi destinati al trasporto studenti. Sui treni del trasporto pubblico regionale è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti e del 25% dei posti in piedi.
Novità anche per quanto riguarda le celebrazioni religiose: il numero di partecipanti è determinato “dal numero di posti utilizzabili al fine di garantire la distanza minima di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, nel rispetto del limite di 350 persone; è possibile derogare al limite di 350 persone, previa relazione di un tecnico abilitato che attesti una superiore capienza della struttura compatibile con il rispetto del predetto distanziamento interpersonale”.
Scarica QUI l’ordinanza e L’ALLEGATO con le disposizioni per le varie categorie/settori di attività.
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