Cronaca

Bongiovanni, ordinanza restrittiva: no agli alcoolici da asporto

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, cosi come modificato dalla legge di conversione n.35/2020

CASALMAGGIORE – Un giro di vite alla fase 2, concordato col prefetto e i sindaci di Cremona e Crema, mentre gli altri sindaci della provincia seguiranno probabilmente la stessa strada. Un tentativo di limitare le situazioni di possibile assembramento o contatto. Il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni ha emesso un’ordinanza, valida sino al 3 giugno prossimo. Questo il testo.

“In tutto il territorio del Comune di Casalmaggiore dalle ore 20.00 del 29 maggio 2020 fino alle ore 6.00 del 3 giugno 2020:

a) Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di qualsiasi genere presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, le grandi e medie strutture di vendita, gli esercizi artigianali, i distributori automatici ed i pubblici esercizi dalle ore 21.30 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La consumazione di bevande alcoliche è consentita unicamente all’interno di pubblici esercizi ed all’esterno degli stessi esclusivamente nell’ambito delle aree pubbliche in
concessione con servizi al tavolo.

Ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si consiglia fortemente di provvedere ad una perimetrazione dell’area di plateatico (mediante transenne o fioriere o altri elementi di arredo urbano resi ben visibili all’utenza), regolando così gli accessi in modo da garantire il distanziamento sociale di un metro fra cliente e cliente.

b) Il divieto di consumo e la detenzione finalizzata al consumo di sostanze alcoliche in tutti i parchi, giardini, e aree pubbliche, eccetto quelle in concessione con servizi al tavolo di cui alla lettera a), dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, cosi come modificato dalla legge di conversione n.35/2020, con la sanzione amministrativa da €.400,00 ad €.1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge n.689/81″.

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