Lettere

"La Cassazione sul
caso Torchio: alcune
precisazioni doverose"

da Avvocato Antonino Rizzo

Signor Direttore,

scrivo per incarico e nell’interesse del mio cliente Giuseppe Torchio. Il 25 febbraio scorso, sul quotidiano on-line “Cremona Oggi” è apparso un articolo dal titolo “Non era infortunio sul lavoro, la Cassazione respinge il ricorso di Giuseppe Torchio”.

Tale articolo contiene alcune imprecisioni, tali da indurre in errore il lettore sulla realtà dei fatti. Il Tribunale di Cremona, dopo una accurata istruttoria in cui erano stati sentiti vari testimoni, ha accertato che Giuseppe Torchio fu investito mentre ritornava alla propria auto dopo aver fatto visita, per ragioni istituzionali, ad alcune persone. Conseguentemente, il Tribunale ritenne che l’infortunio riguardasse l’attività istituzionale di Torchio, allora Presidente della Provincia, e che l’ingente danno subito fosse quindi risarcibile in forza della polizza stipulata dalla Provincia per i suoi Amministratori con Assitalia, nel frattempo trasformatasi in Generali Italia.

La compagnia di assicurazione ritenne di proporre appello e la Corte d’Appello di Brescia riformò la sentenza del Tribunale non perchè i fatti accertati in primo grado non fossero veri ma perchè ritenne applicabile la giurisprudenza formatasi in relazione alla assicurazione obbligatoria dell’INAIL per gli infortuni sul lavoro, secondo cui, per aversi infortunio in itinere, l’interessato deve percorrere il normale tragitto fra la propria abitazione e il luogo di lavoro.

Contro la sentenza della Corte d’Appello, Giuseppe Torchio ha proposto ricorso per Cassazione, con la mia assistenza (mentre in primo e secondo grado era assistito da altro collega). Il ricorso era fondato sulla inapplicabilità, nel caso concreto, della giurisprudenza che si riferisce alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e non ad una assicurazione privata contro gli infortuni. Il ricorso è stato respinto per un motivo puramente formale e cioè perchè nel ricorso non era riportata integralmente la clausola della polizza di assicurazione oggetto della vertenza. Personalmente non condivido tale decisione in quanto il contenuto della polizza non è mai stato in discussione fra le parti, ma non posso che rispettare la decisione della Suprema Corte.

Alla luce di quanto ho esposto, gli autori dei commenti diffamatori pubblicati in calce all’articolo dovranno rispondere davanti alla giustizia di quanto hanno scritto, in qualche caso nascondendosi dietro uno pseudonimo. In conclusione, raccomando a tutti e, in particolare, agli autori dei commenti, di leggere con estrema attenzione e, se necessario, di farsi spiegare per iscritto, le clausole delle polizze di assicurazione. Capita, infatti, che si pensi di essere garantiti da un sinistro mentre, in realtà, non lo si è.

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