Cronaca

RETTIFICA: Processo Zani, informazioni parziali e errate. La rettifica dell'avvocato Ferraboschi

La cronaca di una vicenda giudiziaria va riportata con equilibrato rispetto di tutte le parti in gioco e secondo il loro diritto a vedere raccontati i fatti secondo verità

Zani col figlio Marco Attilio

“Il collegio difensivo ha appreso dal Vostro quotidiano online OglioPoNews, l’articolo relativo alla cronaca giudiziaria dell’udienza in Corte d’Assise a carico di ZANI Gianfranco, tenutasi lunedì 25 novembre.

Tengo a fare, in qualità di professionista e NON in nome e per conto del sig. Zani, il seguente comunicato che voi, per dovere di cronaca, siete tenuti a considerare.

La cronaca di una vicenda giudiziaria va riportata con equilibrato rispetto di tutte le parti in gioco e secondo il loro diritto a vedere raccontati i fatti secondo verità.

Se scrivete che la madre di Marco Zani si chiama “Sofia Jotikova” e che si è accomodata all’esterno dell’aula con il suo legale, non state dicendo la verità. Se dite che la legale di Zani è stata interrotta dal Presidente del Tribunale per domande di cui si era avuta risposta o perchè formulate ‘dopo il tempo consentito’, non state scrivendo la verità perchè il cronista avrà avuto anche modo di rilevare che molti testi non riuscivano a rispondere all’esame su accertamenti non da loro direttamente svolti, pertanto il difensore ha avuto NECESSITA’ di ripetere le stesse domande ad altri testimoni più pertinenti. Ciò in ossequio all’obiettivo di rendere una verità processuale più simile possibile alla verità storica dei fatti, principio a gran voce da molti rivendicato.

Il giornalista ha dovere di essenzialità della notizia e anche laddove esprima una opinione personale o un commento, dovrebbe avere la sensibilità di trattare cautamente una materia come la cronaca giudiziaria. L’articolo da voi pubblicato pare operare una palese discriminazione (in negativo) del ruolo dell’imputato e del suo difensore.

Ad esempio il cronista non ha riportato le decine e decine di domande comunque poste ma ha accentuato solo quelle non ammesse, trascurando il principio penale processuale per cui il difensore ha diritto di porre le domande ai testimoni e di metterle a verbale, pur essendo rimesso al Giudicante il potere di dirigere il corso dell’udienza con conseguente dovere di motivare provvedimenti che volta per volta limitino, regolandolo, il diritto della difesa a approfondire i fatti storici.

In conclusione, poichè ritengo che il vostro articolo sia discriminatorio verso il mio ruolo di avvocato difensore, e incidentalmente anche dello stesso Zani, vi diffido a esercitare senza indugio, il dovere di rettifica dei fatti risultati inesatti e non precisi ai sensi dell’art. 9 del Testo unico dei doveri del giornalista”.

redazione@oglioponews.it

 

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