Sanità, per le esenzioni dal 1° aprile è necessario il rinnovo (non automatico)
Gli aventi diritto al rinnovo dovranno recarsi presso l’ASST di afferenza (ex-distretto ASL) per il rilascio della prevista autocertificazione, con validità 1 Aprile 2019 – 31 Marzo 2020, oppure potranno provvedere anche online.
Le esenzioni per reddito E02, E12, E13, E30 ed E40 sono scadute il giorno 31/3/2019 e non verranno rinnovate automaticamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF). Pertanto gli aventi diritto al rinnovo dovranno recarsi presso l’ASST di afferenza (ex-distretto ASL) per il rilascio della prevista autocertificazione, con validità 1 Aprile 2019 – 31 Marzo 2020, oppure potranno provvedere anche online dal sito Fascicolo Sanitario Elettronico e Servizi Welfare digitali al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/.
Per le sole esenzioni E30 ed E40 è possibile procedere al rinnovo anche presso le farmacie aperte al pubblico. Le esenzioni per reddito E01, E03, E04, E05, E14 ed E15 già registrate in anagrafe regionale saranno rinnovate automaticamente agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF, con validità dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020: se non ancora registrate in anagrafe regionale, saranno assegnate agli aventi diritto con stesse modalità. Pertanto per il rilascio/rinnovo delle esenzioni E01, E03, E04, E05, E14 ed E15 gli aventi diritto non dovranno recarsi presso l’ASST di afferenza (ex-distretto ASL), fatta eccezione per i casi in cui, riscontrando le condizioni di aventi diritto e la mancata assegnazione dell’esenzione da parte del MEF, debbano ricorrere all’autocertificazione.
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