Salute

Piario chiuderà, respinta dal TAR la richiesta di sospensiva formulata dal comune di Clusone

La vicenda legale andrà avanti, ma senza che venga sospesa l'attuazione della delibera che chiude, di fatto, il punto nascite di Piario. E, considerati i tempi della giustizia italiana, i giudici si pronunceranno sicuramente a Punto Nascita chiuso

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge la richiesta di sospensiva alla delibera di chiusura del Punto Nascite di Piario. Con sentenza depositata i giudici danno ragione alla Regione e respingono la richiesta di non procedere entro il 31 dicembre, alla chiusura. Questa la sentenza:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 809 del 2018, proposto da Comune di Clusone, Ambito Territoriale n. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3; contro Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Pio Dario Vivone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.to Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti n. 7; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina, 6;
Comitato Percorso Nascite Nazionale – Cpnn, ASST Bergamo Est, ATS della Provincia di Bergamo, non costituitisi in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per l’annullamento

– DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA IN DATA 28/6/2018, N°XI/267 DI APPROVAZIONE DEL “DOCUMENTO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI OFFERTA PER L’ASSISTENZA ALLE DONNE E AI NEONATI IN LOMBARDIA”, NELLA PARTE IN CUI DISPONE LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL PUNTO NASCITA DELL’OSPEDALE M.O.A. LOCATELLI DI PIARIO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018;

– DEI PARERI DEL CPNN DEL 21/11/2016 E DEL 16/10/2017;

– DEGLI ALTRI ATTI PREORDINATI E CONSEGUENTI.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Ministero della Salute; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Evidenziato, ad un sommario esame:

– Il documento sulla rete dei punti nascita si profila quale strumento di macro-organizzazione e razionalizzazione caratterizzato da elevata discrezionalità, sindacabile nei soli casi della manifesta illogicità o dell’errore di fatto (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I – 28/8/2018 n. 1860; T.A.R. Piemonte, sez. I – 20/1/2016 n. 73)”.

– che la sicurezza e l’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita avviene in base a parametri standard tesi al miglioramento della qualità dei servizi;

– che, al riguardo, va richiamato l’Accordo raggiunto nella Conferenza Unificata Stato – Regioni Enti locali del 16/12/2010 “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso di nascita e per la riduzione del taglio cesareo” e il decreto del Ministro della Salute 2/4/2015 avente per oggetto il regolamento “recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;

– che l’allegato 1 dell’accordo, rubricato “Misure di politica sanitaria e di accreditamento”, “raccomanda di adottare stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1.000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, nel triennio, per il mantenimento/attivazione dei punti nascita”, mentre “La possibilità di punti nascita con numerosità inferiore o comunque non al di sotto di 500 parti/anno, potrà essere prevista solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM”;

– che l’accordo del 2010 promuove dunque la soppressione dei punti nascita aventi un numero di parti/anno inferiore a 1000, salvo deroga motivata presso strutture di almeno 500 parti/anno;

– che anche la giurisprudenza ha osservato che il limite minimo di 500 parti/anno costituisce prerequisito dimensionale in carenza del quale le ripetute “Linee di indirizzo” non ammettono deroghe, riservate appunto a punti nascita con numerosità comunque non al di sotto di 500 parti/anno (T.A.R. Puglia Bari, sez. II – 19/2/2015 n. 290);

Rilevato:

– che appare attendibile il principio per il quale la numerosità è un fattore che garantisce l’appropriatezza e la qualità della cura, in quanto la pluralità degli interventi accresce la preparazione professionale degli operatori sanitari;

– che, in presenza di uno standard operativo di sicurezza alla stregua di concordi e consolidate indicazioni scientifiche in materia, in particolare anche dell’OMS (che a tal riguardo stabilisce il più rigido rapporto di 650 parti/anno), “un parametro numerico inferiore non consente di conseguire il dimensionamento minimo previsto sia dal punto di vista dell’efficienza dell’investimento, sia soprattutto dal punto di vista della salvaguardia della salute delle partorienti e dei nascituri, essendo provato che più alto è il numero dei parti/anno, maggiori sono la manualità e l’esperienza degli operatori e minore il tasso di complicanze e di mortalità” (Consiglio di Stato, sez. III – 27/8/2014 n. 4392);

– che l’assistenza sanitaria delle gestanti non si consegue con la presenza diffusa di “punti nascita”, ma attraverso lo standard più sicuro (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano – 20/4/2017 n. 138);

Considerato:

– che il Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn) si è pronunciato negativamente già nel 2016;

– che il “punto nascita” di Piario non dispone di una guardia pediatrica attiva h 24, ma soltanto dalle 8 alle 20, e non è neppure sede di DEA (dipartimento di emergenza) di I livello per la gestione delle urgenze;

– che il dato percentuale dei parti presso l’Ospedale di Piario è oscillante secondo la base territoriale di riferimento (il 78,13% per l’Ambito Territoriale n. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, comprensivo di 24 Comuni; il 54% se si allarga il perimetro a 39 Comuni);

– che, in ogni caso, la decrescita delle nascite presso l’Ospedale di Piario è significativa, con una riduzione da 498 nel 2014 fino a 363 del 2017 (pari al 27,1%);

– che il calo generale della natalità concorre con la scelta delle gestanti di rivolgersi a Centri ospedalieri differenti;

– che, con riguardo all’aspetto della maggiore distanza e alla difficoltà dei collegamenti stradali, la Regione ha dato atto del servizio, adeguatamente garantito, del trasporto materno assistito (STAM) e del trasporto neonatale (STEN), sia su ruote che con elicottero;

– che in conclusione il gravame non appare assistito da fumus boni juris.

Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare. Compensa le spese della fase interinale. La presente ordinanza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati: Roberto Politi, Presidente, Mauro Pedron, Consigliere, Stefano Tenca, Consigliere, Estensore”.

La vicenda legale andrà avanti, ma senza che venga sospesa l’attuazione della delibera che chiude, di fatto, il punto nascite di Piario. E, considerati i tempi della giustizia italiana, i giudici si pronunceranno sicuramente a Punto Nascita chiuso.

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