Zanzara tigre e virus trasmissibili, ordinanza a firma del sindaco Filippo Bongiovanni
in caso di accertata inottemperanza alla presente ordinanza si procedera? all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000
CASALMAGGIORE – Lotta alle zanzare, giro di vite dell’amministrazione Casalese. Stamattina ordinanza restrittiva del sindaco Filippo Bongiovanni: non solo ognuno può fare qualcosa, ma tutti devono fare. Pena sanzioni. Ne va della salute.
“Vista la necessita? – si legge nell’ordinanza – di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);
Considerato che nel 2007 si e? manifestato, in Emilia-Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;
Dato atto che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, e? considerata AREA ‘B’ (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011”) ovvero territorio in cui e? presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessita? di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’eventuale insorgere del fenomeno;
Considerato – al riguardo – che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l’intervento principale per la prevenzione di questa malattia e? la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto e? necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
Ritenuto altresi? che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvedera? ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;
Attesa la mancanza di un’adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessita? di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalita? della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonche? in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attivita? produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
Considerato che, come da comunicazione acquisita al protocollo comunale al n° 11177/2017 del 16.05.2018, del Direttore dell’U.O.C. Igiene e Sanita? Pubblica – Salute Ambiente dell’ATS Valpadana, negli ultimi anni, in estate sono risultati sempre piu? numerosi i casi umani di West Nile e sono stati segnalati casi importati di Dengue, Chikungunia e Zika virus;
Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune e? presente una popolazione significativa di questo insetto e che sono state individuate e mappate le zone di macro focolai larvali in particolare nei pressi delle zone sensibili (scuole, case di riposo, ospedali, aree verdi pubbliche, ecc.);
Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 21 Maggio – 31 Ottobre 2018, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;
Considerata la necessita? di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;
Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;
Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
A. Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilita? di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, societa? che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensi? sotto il controllo di chi ne ha la proprieta? o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprieta? privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida (DIFLUBENZURON, PIRYPROXYFEN, BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS (BTI) . La periodicita? dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicita?, il trattamento e? praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrita?;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
B. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilita? di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnanti.
C. A tutti i conduttori di orti, di:
1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da
svuotare completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.
D. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilita? di depositi e attivita? industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attivita? di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
E. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attivita? di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
F. Ai responsabili dei cantieri, di:
1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attivita? richieda la disponibilita? di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicita? non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all’attivita? e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua; 3. provvedere, in caso di sospensione dell’attivita? del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
AVVERTE
Che in caso di accertata inottemperanza alla presente ordinanza si procedera? all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
DISPONE ALTRESI’
che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile/Zika virus o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvedera? ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere. AVVISA INFINE CHE la presente Ordinanza diverra? immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sara? data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e i tabelloni elettronici.
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