Registro DAT, Casalmaggiore dice no, ora ci prova Viadana con la mozione di Perteghella
La discussione di una Mozione di questo tipo è inutile dire che costituirà inoltre un indubbio "banco di prova" per verificare se tra le forze politiche presenti in Consiglio Comunale (maggioranza in primis) si "annidino" resistenze di natura ideologica
VIADANA – Dopo Casalmaggiore, dove la mozione relativa alla legge 219/2017, quella del Testamento Biologico, è stata respinta sia per quanto riguarda l’istituzione del Registro delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), sia per quanto riguarda l’informazione sul sito del Comune, in attesa di specifiche nuove relative alla legge in vigore da parte del Ministero della Salute, ora è Viadana a provarci.
A farsi interprete dell’istanza Silvio Perteghella, che ha presentato una mozione. Questo il testo integrale: “Mozione relativa alla redazione di un “Regolamento per l’istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volonta? relative ai trattamenti sanitari (DAT) Comune di Viadana (MN). Premesso che il 22/12 u.s. e? stata approvata la Legge n° 219 del 2017 la cosiddetta legge sul testamento biologico dal titolo “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volonta? anticipate nei trattamenti sanitari” (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018).
Con l’espressione “Disposizione anticipata di trattamento” si fa riferimento ad un atto con il quale una persona nel caso dovesse trovarsi in una condizione di incapacita? ed impossibilita? ad esprimere il proprio diritto a non acconsentire alle cure sanitarie proposte dai medici, per effetto di malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti o di malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali, che impediscano una normale vita di relazione o di uno stato permanente di incoscienza (quali coma o persistente stato vegetativo) dispone anticipatamente in condizioni di lucidita? mentale ed in totale liberta? di scelta, di essere o non essere sottoposto a trattamenti terapeutici o di sostegno.
Atteso che tale novazione legislativa introdotta da soli due mesi, rappresenta un importantissimo passo avanti nell’ambito della tutela del diritto alla liberta? di vita, alla salute, alla dignita? e all’autodeterminazione della persona perche? stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso «libero e informato» della persona interessata.
Accertato che l’articolo 13 della Costituzione sancisce che “la liberta? personale e? inviolabile”, l’articolo 2 della Costituzione affermando che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” sancisce il principio della centralita? e della autonomia della persona umana ed implica quindi il rispetto e la tutela della sua volonta? e delle sue aspirazioni; l’articolo 32 comma 2 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale stabilendo che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettivita? e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo? essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo? in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Considerato che nella Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina (c.d. Convenzione di Oviedo) del 4 Aprile 1997, ratificata dall’Italia con la L.145/2001, all’art.9 prevede che “devono essere presi in considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non sia in grado di esprimere la sua volonta?”; nella Giurisprudenza formatasi in materia (fra tutte: Cassazione Civile sentenza n.21748 del 2007), si riconosce la possibilita? di formare un Testamento Biologico predisponendo un atto che permette di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita, nell’eventualita? in cui si dovesse trovare nell’incapacita? di esprimere il proprio consenso.
Visto che per essere considerate valide le c.d. “DAT” devono essere firmate davanti a un pubblico ufficiale, davanti a un notaio o in presenza di un medico del Servizio Sanitario Nazionale e che tali documenti sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Rilevato che in molti Comuni italiani e? gia? stata adottata una delibera di Consiglio Comunale che approva un “Regolamento per l’istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volonta? relative ai trattamenti sanitari (DAT)”, che individua l’Ufficio Comunale ( Es. Anagrafe) presso cui rendere e far registrare la dichiarazione di avvenuta redazione delle singole DAT e i soggetti presso i quali e? stata depositata; in tali comuni le iscrizioni al Registro di cui sopra sono effettuate in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell’identita? del dichiarante, riportando il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione della DAT, i dati personali del soggetto dichiarante e dei depositari presso cui e? stato depositato il testamento biologico.
Evidenziato che l’istituzione del Registro consentirebbe di attuare in tempi brevi un utilissimo servizio alla cittadinanza.
Tutto cio? premesso, atteso, accertato, considerato, visto, rilevato, evidenziato; il Consiglio Comunale di Viadana (MN) approvando la presente mozione, impegna il sindaco e la giunta comunale ad inserire nel prossimo o.d.g del Consiglio Comunale una proposta di deliberazione per l’approvazione del “Regolamento per l’istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate di volonta? relative ai trattamenti sanitari (DAT)” finalizzata a raccogliere le attestazioni dei soggetti residenti che hanno redatto le proprie dichiarazioni anticipate di volonta? sulla base delle previsioni normative e che indichi il relativo percorso per l’implementazione della stessa.
Ad intraprendere tutte le iniziative di comunicazione utili per informare in maniera compiuta e diffusa la cittadinanza dell’istituzione del Registro”.