Migranti, ordinanza di Bongiovanni: "I contratti per l'ospitalità vanno comunicati al Comune"
Il provvedimento permette di avere il controllo sulla gestione dei profughi sul territorio. Il sindaco chiarisce: "Ad oggi nessuna richiesta ma da notizie di stampa e scambio di informazioni tra cittadini pare che vi sia la possibilità che ciò accada ad esempio in una frazione del nostro paese. Ciò sarebbe molto grave per la frazione stessa e per tutta la città".

CASALMAGGIORE – Un provvedimento che permette di avere il controllo sulla gestione dei profughi sul territorio comunale e che è già stato emanato anche da altri sindaci, soprattutto in Lombardia. Si tratta dell’ultima ordinanza emessa dal sindaco Filippo Bongiovanni “in materia di stipula di contratti tra privati e Prefettura, in relazione all’emergenza dei richiedenti lo status di profugo”.
“Nonostante non sia consentito al Sindaco d’impedire la sottoscrizione di contratti tra Prefettura e gestori di dimore dei richiedenti asilo – si legge nell’ordinanza – tuttavia quest’ultimo è legittimato ad assumere i propri poteri di Ordinanza al fine di prevenire situazioni emergenziali e garantire l’adeguata conoscenza della situazione relativamente al proprio territorio comunale.
Ad oggi – viene sottolineato – nessuna richiesta è mai stata presentata in Comune, nessun rilascio di licenze o permessi è mai stato chiesto nè rilasciato su questa tipologia di immobili, ma da notizie di stampa e scambio di informazioni tra cittadini pare che vi sia la possibilità che ciò accada ad esempio in una frazione del nostro paese. Ciò sarebbe molto grave per la frazione stessa e per tutta la città. Alcuni sindaci in provincia di Bergamo e Brescia hanno già emanato simile ordinanza. Ritengo sia importante che chi abbia intenzione di compiere queste azioni mostri la faccia e dia informazione al proprio comune anziché nascondersi e cercare di mantenere tutto segreto.
L’oggetto dell’ordinanza – prosegue il testo – è rivolto ai proprietari di beni immobili siti nel Comune o comunque ai soggetti che abbiano il possesso di beni immobili e possano validamente disporne che devono comunicare preventivamente all’ amministrazione locale, la sottoscrizione di contratti di locazione ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsivoglia diritto reale o personale di utilizzo, con soggetti che abbiano tra le possibili finalità l’ospitalità di richiedenti asilo. Devono comunicare la partecipazione a bandi indetti da parte di qualsiasi Organo Pubblico, aventi ad oggetto l’ospitalità e la gestione dell’emergenza dei richiedenti asilo, nonché l’esito degli stessi entro 5 giorni dall’uscita delle graduatorie. Devono comunicare nei 15 giorni precedenti, la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni con gli Organi deputati alla gestione dell’emergenza profughi. Devono produrre all’Autorità Comunale entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il contratto stipulato con la Prefettura e tutta una serie di documentazione su agibilità locali, impiantistica ecc. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente ordinanza si procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale”.
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