Focolaio di aviaria a Sorbolo, per casalasco e viadanese scattano le procedure di sorveglianza
L’atto si è reso necessario dopo la comunicazione del 3 agosto dell’UO Veterinaria di Regione Lombardia (dottor Marco Farioli) con i quali venivano comunicati i territori predisposti alla sorveglianza intorno al focolaio scoperto in un allevamento del parmense
CASALMAGGIORE/VIADANA – Influenza aviaria, scattano le procedure di ’sorveglianza’ su un territorio che comprende Casalasco e Viadanese. A comunicarlo, con ordinanza 10/2017, il direttore generale dell’ATS Valpadana che istituisce la zona di sorveglianza nell’area delimitata (per quel che riguarda il casalasco) a sud est di Sp 343 – Ponte Asolana e a sud di sp 420, a ovest di Case San Quirico e sud di Case sparse Quattrocase – Via Valle e a ovest di via Manfrassina (vedi cartina). Per quel che concerne Viadana a sud di via Ottoponti Bragagnina, via Ottoponti Salina, a ovest di via Ottoponti e dell’abitato di Salina.
L’atto si è reso necessario dopo la comunicazione del 3 agosto dell’UO Veterinaria di Regione Lombardia (dottor Marco Farioli) con i quali venivano comunicati i territori predisposti alla sorveglianza intorno al focolaio scoperto in un allevamento dell’area (03PR069), sito in territorio di Sorbolo (PR). Nell’area di sorveglianza deve essere effettuato un censimento di tutte le aziende avicole commerciali, è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all’interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione dalla Regione.
Questo divieto non si applica al transoto su strada o su rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste. Inoltre chiunque entri o esca dalle aziende dell’area deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell’influenza aviaria. I veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare il pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse o mangime, concime, liquami, lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminante devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo l’utilizzo. Non sono ammessi, senza l’autorizzazione del veterinario ufficiale, l’ingresso o l’uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un’azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all’abitazione umana.
Non si applica a quegli animali da compagnia che non abbiano contatti con le aree di pertinenza dei volatili. Eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende devono essere immediatamente segnalati al servizio Veterinario dell’ATS che svolgerà tutti gli accertamenti del caso. Sono vietati, salvo autorizzazione del servizio veterinario, la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili provenienti dalle zone di sorveglianza. Non sono ammessi l’ingresso o l’uscita da un’azienda di pollame di altri volatili se non con l’autorizzazione del veterinario ufficiale.
E’ vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso o con uso di richiami vivi, sono vietate fiere, esposizioni, mercati o altri raduni di pollame o volatili in cattività. Tutte le misure rimangono tali e vengono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell’azienda infetta. L’ordinanza – entrata immediatamente in vigore – è stata comunicata a tutti gli interessati.
Nazzareno Condina