Ciclabili contromano?
Slow Town: “Sinistro,
paga il comune…”
Nella foto la ciclabile contromano di via Cairoli
CASALMAGGIORE – Ciclabili fuori legge? Da una sentenza giunta dalla vicina Piacenza giungerebbe una risposta affermativa, tanto che interpellato su Facebook, lo stesso comandante della Polizia Locale di Casalmaggiore Silvio Biffi, parlando di “domanda retorica” (il quesito a dire il vero era un altro, ma comunque inerente), ha di fatto confermato. La segnalazione, una piccola “bomba atomica” per la viabilità casalese, arriva dal Comitato Slow Town di Casalmaggiore che sul proprio blog sottolinea come “più volte abbiamo segnalato le nostre perplessità sulle “ciclabili” disegnate a terra in varie vie a senso unico della città, quasi tutte con limite di velocità a 50km/h, compresa via Cairoli, ciclabili che si trovano a sinistra della carreggiata ed in modo promiscuo prevedono il passaggio dei ciclisti nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli a motore”. Ciclabili contromano, di fatto.
“Consultando sia il Codice della Strada in vigore sia il Decreto Ministeriale n.557 del 1999 – scrive il Comitato – non abbiamo trovato traccia normativa di queste infrastrutture ciclabili realizzate dal Comune. Anche i pareri del Ministero dei Trasporti su domande specifiche riguardanti le ciclabili nel 2006, nel 2008 e nel 2011 escludono la possibilità di realizzare ciclabili in controsenso non separate da uno spartitraffico invalicabile. Sembrerebbe quindi che non sia possibile realizzare una corsia riservata monodirezionale in carreggiata su una strada a senso unico in senso opposto a quello dei veicoli se non delimitata da uno spartitraffico invalicabile di 0,50 metri. Il limite dei 50 km/h in questi sensi unici, oltretutto, ne aumenta la pericolosità di percorrenza per l’utenza debole, che rischia di trovarsi di fronte veicoli a motore a grande velocità, che possono facilmente invadere la corsia ciclabile, non essendovi alcuna barriera fisica che separi la strada. Ci chiediamo, quindi, su quali basi normative queste infrastrutture per ciclisti siano state realizzate?”.
Come detto è una sentenza giunta dalla vicina Piacenza a rafforzare la convinzione del Comitato, che in questo caso è dunque suffragata dalla legge. “A giugno 2015 un Giudice di Pace di Piacenza ha dato torto al Comune rifacendosi al parere del Ministero dei Trasporti del 2011, parere che afferma che le bici non possono andare in controsenso nei sensi unici. E dice anche che nei doppi sensi, di cui uno ciclabile, è necessario intervenire con idonei provvedimenti mirati a ridurre il differenziale di velocità tra ciclisti e automobilisti (Zone 30)”. Di fatto i ciclisti hanno la facoltà di andare contromano, ma solo ed esclusivamente in zone a velocità calmierata, con il limite dei 30 km/h appunto. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 182 del Codice della Strada del resto spiega che “nelle strade o nelle zone all’interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è adeguatamente segnalata mediante l’aggiunta, ai segnali verticali di divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo di eccezione per i velocipedi”.
Il punto è un altro, secondo il Comitato, e riguarda anche le casse comunali, dunque le tasche dei cittadini. Se infatti le “ciclabili” (notare le virgolette usate) in controsenso disegnate a terra non sono a norma, in caso di incidente cosa succede? Il Ministero dei Trasporti, come riporta il Comitato Slow Town, precisa che “…fino al ripristino delle regolamentari condizioni di circolazione, come ampiamente descritto, ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o lesioni, derivanti da sinistri comunque connessi con l’adozione dei provvedimenti in argomento, ricade sull’amministrazione comunale che li ha emanati in difformità della normativa vigente…”.
Da qui una serie di domande, definite dallo stesso Biffi “retoriche”. “Di chi è la colpa? Chi paga i danni? Ed il Comune, che le ha realizzate, rischia di dover pagare un risarcimento danni di centinaia di migliaia di euro a chi, su quelle ciclabili, si è fatto male? E le Polizze assicurative stipulate dal Comune rispondono nel caso l’infrastruttura non sia a norma? Se quindi non ci siamo sbagliati e tutte queste ciclabili non sono a norma e non lo saranno nemmeno nel caso in cui il codice preveda il “senso unico eccetto bici” nelle Zone30, non è forse il caso di porvi rimedio immediato prima che qualcuno chieda un risarcimento? La soluzione c’è ed è anche a basso costo, basta introdurre immediatamente la Zona 30 in tutto il centro storico, ed eventualmente trasformare le strade, dove sono state tracciate le ciclabili controsenso, da senso unico a doppio senso (di cui uno ciclabile) come suggerito dal Ministero nel 2011 in attesa che nel nuovo codice della strada sia fatta chiarezza in merito”.
Per completezza di informazione precisiamo che esistono casi limitati in cui una bicicletta possa circolare in senso contrario a quello di marcia (anche senza la Zona 30), ma si tratta di casi limite: occorre infatti che la strada sia larga almeno 4,25 metri e che ci sia la segnaletica per avvisare i conducenti che potrebbero trovarsi ciclisti in direzione opposta. Situazioni che a Casalmaggiore non si verificano.
Giovanni Gardani
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